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Cruelty Free |
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In tutti i Paesi dell'Unione europea si possono produrre e vendere solo prodotti "cruelty-free" |
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Non tutti sanno che il coniglietto stilizzato in procinto di saltare con due stelle, oppure il coniglietto con la scritta "non testato sugli animali", non sono più necessari sui prodotti cosmetici.
Da lunedì 11 marzo 2013 è entrato in vigore il divieto totale, in tutto il territorio comunitario, di testare e commercializzare ingredienti e prodotti cosmetici sperimentati su cavie.
Si tratta della tappa finale di un processo di progressiva limitazione dell'impiego di test su animali per le verifiche di sicurezza da parte dell’industria cosmetica. Sono quasi 20 anni, infatti, che va avanti l'iter legislativo per l'abolizione dei test su animali per i prodotti cosmetici. La normativa italiana e quella europea hanno imposto divieti graduali. Tra i traguardi più recenti, va ricordato che già da marzo 2009 nessun ingrediente dei cosmetici può essere testato su animali in Ue ed è vietato commercializzare nel territorio comunitario prodotti che contengono ingredienti testati su animali al di fuori dell’Europa comunitaria. Ma dai divieti restavano fuori ancora cinque test, fortemente invasivi e diffusamente praticati: tossicità per uso ripetuto, inclusi sensibilizzazione cutanea e cancerogenicità, tossicità riproduttiva, e tossicocinetica. E sono proprio questi i test che verranno proibiti dall'11 marzo in poi, in modo da rendere la produzione dei cosmetici in Europa totalmente "cruelty-free".
Cosa dice la legge |
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In Italia, la produzione e la vendita di prodotti cosmetici sono disciplinate dalla Legge n. 713 dell’11 ottobre 1986 che ha recepito la Direttiva 76/768/CEE e dal Regolamento (CE) n. 1223/2009, che abrogherà la Direttiva 76/768/CEE a partire dall’11 luglio 2013, ad eccezione di alcuni articoli già abrogati.
La Legge 713/86 regolamenta, in particolare, gli aspetti relativi alla:
• composizione, qualitativa e quantitativa, dei prodotti cosmetici. Stabilisce quali ingredienti possono essere utilizzati, quali sono vietati e quali invece possono essere usati ma solo in quantità limitate o in specifici prodotti.
• presentazione al consumatore. Individua le indicazioni che devono essere obbligatoriamente riportate sull’etichetta a diretto contatto con il prodotto, sulla confezione esterna, su eventuali fogli/cartellini allegati al prodotto stesso.
• produzione, vendita o importazione. Definisce le procedure che le aziende devono seguire per produrre e immettere in commercio prodotti cosmetici.
L'archivio completo della normativa è consultabile sul sito del Ministero della Salute.
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